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Pubblicato Mercoledì, 03 Settembre 2008 12:00
L'obbligo è in vigore per tutte le imprese convenzionate con la Regione. Legge regionale n. 15 del 21 giugno 2008 (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) pubblicata sul BUR n. 12 del 16 giugno 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 giugno 2008.
L’art 54 (Adeguamento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) così recita:1. Le imprese che operano in regime di convenzione con la Regione Calabria, sono tenute ad adeguare, entro il 31 dicembre 2008, i propri modelli organizzativi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", dandone opportuna comunicazione ai competenti uffici regionali.
2. L'attuazione dei dispositivi contrattuali che regolano l'esercizio di nuove attività convenzionate, ovvero il rinnovo di convenzioni in scadenza, è subordinata al rispetto delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Brevi osservazioni
- Obbligo vigente – a decorrere dal 22 giugno 2008 - per le imprese che operano in regime di convenzione con la Regione Calabria (si pensi in particolare ai servizi sanitari e ai trasporti pubblici locali).
- Si parla di obbligo di “adeguamento” dei modelli, che ovviamente presuppone l’esistenza dei modelli organizzativi; tuttavia appare logicamente incluso – a fortiori - l’obbligo di adozione del modello.
- L’avvenuta adozione del modello deve essere comunicata ai – non meglio specificati – competenti uffici regionali: verosimilmente si tratta di un riscontro formale e non sulla sostanziale adeguatezza del modello.
- La mancata adozione del modello comporta il mancato rinnovo delle convenzioni (per quelle in scadenza) o la mancata stipula di nuove convenzioni.
- Sembrerebbe potersi argomentare che l’inosservanza del termine per l’adozione/adeguamento del modello (31 dicembre 2008) può portare alle conseguenze sanzionatorie di tipo contrattuale soltanto per le nuove convenzioni o per quelle in scadenza nel 2008.
(Maurizio Arena)