E’ stata di recente pubblicata sul sito della United States Sentencing Commission, una bozza di modifica alle federal sentencing guidelines, che, come noto, fungono da criterio di commisurazione della pena cui il giudice può rifarsi nell’irrogazione delle sanzioni.
Per la parte che qui interessa, vi sono alcune modifiche che riguardano anche i criteri per la commisurazione della pena nei confronti delle persone giuridiche.
Le principali innovazioni riguardano:
1. - L’effettività del compliance program;
2. - Il sistema del probation ;
3. - Specifiche indicazioni riguardanti la formazione del personale;
4. - Una proposta di modifica del culpability score
Quanto al primo profilo, si stabilisce espressamente come il “programma etico” della società, per essere considerato effettivo debba necessariamente contenere specifiche misure applicabili in caso di commissione di un reato al proprio interno.
Deve trattarsi di comportamenti attuabili ex post e tesi a riparare le conseguenze del reato e a “rieducare” il sistema organizzativo della società per evitare che il fatto si ripeta.
“Il settimo requisito minimo per un effettivo compliance program richiede che vi siano delle misure ragionevoli che la società si impegna a prendere nel caso i cui venga scoperta una condotta illecita. In primo luogo, l’organizzazione dovrebbe rispondere in modo appropriato alla condotta criminale. In caso di una condotta che abbia causato vittime identificabili l’organizzazione deve attuare misure ragionevoli per la riparazione del danno risultante dalla condotta criminale. Altre misure appropriate possono prevedere: un sistema di self-reporting, la collaborazione con le autorità inquirenti o altri tipi di rimedi.
In secondo luogo, per prevenire ulteriori condotte simili, l’organizzazione dovrebbe controllare il compliance program ed effettuare le modifiche necessarie affinché esso risulti maggiormente effettivo.
L’organizzazione dovrebbe inoltre adottare l’ulteriore misura di servirsi di un independent monitor per effettuare i controlli, le implementazioni e le modifiche”.
Il secondo gruppo di modifiche riguarda invece le misure da adottare in caso di probativo, istituto in qualche modo paragonabile al nostro commissario giudiziale.
In base alle modifiche proposte, in caso di probation l’organizzazione dovrebbe adottare le seguenti misure:
· Sviluppare e sottomettere alla Corte un compliance program effettivo. L’organizzazione deve inoltre sottoporre all’esame della corte un programma di implementazioni e miglioramenti del sistema di controllo.
· Durante l’esame della Corte, la società deve informare sia i dipendenti che i propri azionisti del comportamento criminale avvenuto e delle misure adottate in seguito.
· L’organizzazione dovrebbe servirsi di un independent monitor scelto in accordo con le controparti, oppure, in caso di mancato accordo, scelto dalla Corte. L’independent monitor deve avere le competenze adeguate e non deve avere conflitti di interesse con la società. I costi per tale consulente restano a carico della società.
· L’organizzazione deve effettuare periodici report alla Corte o al probation officer: sulla situazione finanziaria e sugli affari effettuati nel periodo di riferimento;sui progressi nell’implementazione del compliance program
· L’organizzazione deve sottomettersi a controlli non preventivati sui propri libri contabili e sui documenti societari da parte del probation officer, di esperti nominati dalla corte, o da parte dell’independent monitor. Durante le visite possono essere ascoltati tutti i lavoratori della società.
· Alla società può essere chiesto di effettuare periodici pagamenti finalizzati al risarcimento del danno, al pagamento della sanzione pecuniaria e per ogni altro onere da essa assunto.
Quanto alla informazione-formazione del personale, le modifiche che si vorrebbero introdurre mirano a richiedere espressamente che sia i soggetti apicali che i sottoposti siano consapevoli che il rispetto delle policy aziendali è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del compliance program e alla riduzione del rischio di reato.
Infine, il documento in esame, pur non prevedendo uno specifico emendamento alle guidelines, apre al dibattito sulla possibilità di prevedere forti sconti di pena anche in caso di reato commesso da soggetti apicali se:
· I soggetti deputati alla compliance rispondono direttamente al consiglio di amministrazione;
· Se la violazione è stata scoperta dalla società prima che fosse stata scoperta dalle autorità inquirenti;
· Se la società ha immediatamente riferito della violazione alle autorità inquirenti.
(Maurizio Arena)